L’adozione delle coppie omosessuali: 2 riflessioni sulla stepchild adoption

E’ ammessa in Italia l’adozione delle coppie omosessuali?

Sì, ma è opportuno fare un passo indietro. Tutti noi leggiamo di frequente articoli di giornale che riportano – con tono di stupore – la decisione dell’Ufficiale di Stato Civile di negare al c.d. genitore intenzionale il diritto al riconoscimento del figlio concepito dalla compagna grazie alla procreazione medicalmente assistita (PMA): spesso si tratta di vicende che sfociano nel ricorso alle vie legali e che si concludono con il puntuale rigetto del Tribunale competente.

È ammesso il riconoscimento del figlio da parte del genitore intenzionale?

Ad oggi no; al di là del parere personale di ognuno, il Funzionario applica legge attualmente in vigore, come riportato da una recente pronuncia della Consulta.

Sul punto, la Corte ha stabilito che “Al riscontrato vuoto di tutela dell’interesse del minore, che ha pieno riscontro nei richiamati principi costituzionali, questa Corte ritiene di non poter ora porre rimedio. (..) Il legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, dovrà al più presto colmare il denunciato vuoto di tutela, a fronte di incomprimibili diritti dei minori. Si auspica una disciplina della materia che, in maniera organica, individui le modalità più congrue di riconoscimento dei legami affettivi stabili del minore, nato da PMA praticata da coppie dello stesso sesso, nei confronti anche della madre intenzionale.” (cfr. C. Cost., Sent. 32/2021)

In pratica, per ora, il genitore intenzionale non ha il diritto di riconoscere il figlio.

adozione delle coppie omosessuali: stepchild adoption e genitore intenzionale

Ma la recente sentenza 9006/2021 delle Sezioni Unite Civili della Cassazione ha cambiato qualcosa?

No, perché riguarda un ambito diverso. La sentenza n. 9006/2021 concerne una coppia straniera residente all’estero, che chiedeva di trascrivere la sentenza di adozione del tribunale statunitense. In questo caso, pertanto, non si affronta il tema delle adozioni delle coppie omosessuali, ma del sindacato giurisdizionale su di una sentenza straniera.

Sulla distinzione tra riconoscimento della sentenza e riconoscimento del figlio, pubblicherò a breve un articolo (http://avvocatobarocci.it)

Cosa ha statuito la sentenza 9006/2021 Sezioni Unite Civili?

Le SU hanno statuito che il riconoscimento degli effetti di un provvedimento giurisdizionale straniero di adozione che attribuisca lo status genitoriale, secondo il modello dell’adozione piena o legittimante, non contrasta con i principi di ordine pubblico internazionale ove sia esclusa la preesistenza di un accordo di surrogazione di maternità a fondamento della filiazione. Per approfondimenti sui temi della sentenza, segnalo l’articolo dell’Avv. Occhipinti (https://www.altalex.com/documents/news/2021/04/20/adozione-di-coppie-gay-la-decisione-delle-sezioni-unite)

Ci sono delle soluzioni praticabili per chi ha fatto nascere il minore in Italia?

Sì, in attesa di auspicabili interventi del Legislatore, ritengo opportuno evidenziare l’interessante e parallelo approdo giurisprudenziale in materia di adozione delle coppie omossessuali, con specifico riguardo alla figura del genitore intenzionale.

In particolare la Sentenza n. 12962/2016 della Cassazione (avallata dalla successiva pronuncia a Sezioni Unite n. 12193/2019) ha evidenziato che l’esame dei requisiti e delle condizioni imposte dalla legge, sia in astratto (“la constatata impossibilità dell’affidamento preadottivo”), sia in concreto (l’indagine sull’interesse del minore imposta dall’art. 57, comma 1, n. 2), non può essere svolto – neanche indirettamente – dando rilievo all’orientamento sessuale del richiedente e alla conseguente natura della relazione da questo stabilita con il proprio partner.

Si tratta di una valutazione di rilievo, atteso che consente anche al genitore intenzionale di vedere sancito il legame di filiazione sotto forma di adozione.

In che modo questo può portare a significativi cambiamenti?

La sentenza ha sancito la percorribilità dell’adozione in casi particolari anche per il genitore intenzionale, tramite un’interpretazione orientata del concetto di stepchild adoption.

Secondo la S.C., infatti, l’adozione da parte di una coppia di donne omosessuali “non determina in astratto un conflitto di interessi tra il genitore biologico e il minore adottando, ma richiede che l’eventuale conflitto sia accertato in concreto dal giudice” sempre nell’ottica di salvaguardare il preminente interesse del minore.

Lo scenario innovativo susseguente alla pronuncia consente di individuare una via per l’adozione delle coppie omosessuali che, dopo aver beneficiato della procreazione assistita all’estero, abbiano fatto nascere il minore in Italia, incorrendo nel vuoto legislativo di cui sopra.

Pare opportuno ricordare che l’adozione in casi particolari si caratterizza per una radicale peculiarità di disciplina in ordine alle condizioni di accesso, non priva d’influenza sul piano sistematico.

In cosa differiscono l’adozione legittimante e la stepchild adoption?

L’adozione legittimante è fondata sulla condizione di abbandono del minore e costituisce l’adozione “classica”, mentre quella non legittimante si basa su requisiti diversi, sia in ordine alla situazione di fatto nella quale versa il minore, sia in ordine alla relazione con il richiedente l’adozione.

Su quale base normativa si fonda la stepchild adoption?

All’interno di questa diversa categoria di genitorialità adottiva prevista dal nostro ordinamento, deve rilevarsi che delle quattro fattispecie di adozione in casi particolari descritte dall’art. 44 della L. n.184/’83, quella contrassegnata dalla lettera d) è minormente caratterizzata rispetto alle altre: nell’ipotesi a), vengono esattamente definite le situazioni del minore (orfano di padre e madre) e dell’adottante (parente entro il sesto grado con preesistente rapporto stabile e duraturo con il minore); nell’ipotesi b, il minore adottando deve essere figlio, anche adottivo, di un coniuge e l’adottante non può che essere l’altro coniuge; nell’ipotesi c), il minore deve essere orfano di entrambi i genitori e portatore di handicap, mentre non è richiesta alcuna condizione in ordine all’adottante.

La lettera d), che ci interessa, non esplicita alcun requisito per definire i profili dell’adottante e dell’adottando, essendo soltanto prevista la condicio legis della “constatata impossibilità dell’affidamento preadottivo“.

Quale novità è stata introdotta dalla sentenza del 2016?

E proprio in merito a questo aspetto, la segnalata decisione riconosce la percorribilità dell’adozione in casi particolari a prescindere dalla sussistenza di una situazione di abbandono del minore, ritenuta prima di oggi condizione indissolubile della “constatata impossibilità dell’affidamento preadottivo“.

In pratica, anche il genitore intenzionale può adottare il figlio della compagna.

La Cassazione ha adottato nuove sentenze su questo argomento?

Sì, di recente la Cassazione, con l’Ordinanza n.11078/2022, ha ribadito che “il profilo direttamente inerente alla tutela del miglior interesse del minore, nato a seguito di p.m.a. praticata da due donne, resta presidiato dalla possibilità del ricorso alla cd. adozione in casi particolari, in base a un’interpretazione estensiva della L. n. 184 del 1983, art. 44, comma 1, lett. d), in favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico del minore”.

Con l’adozione il minore vede riconsociuti rapporti di natura civile con i parenti del genitore adottante?

Da ora sì. sul punto https://avvocatobarocci.it/2022/05/07/adozione-della-coppia-omosessuale-parentela/

Quali sono i casi di adozione in favore di due uomini?

Al momento i casi più interessanti riguardano il Decreto adottato dal Tribunale per minorenni di Firenze in data 8 marzo 2017, che ha riconosciuto ad ogni effetto in Italia il provvedimento di adozione emesso nel Regno Unito di due minori, da parte di una coppia omosessuale formata da due uomini cittadini italiani.

I ricorrenti avevano chiesto la trascrizione della sentenza straniera ai sensi dell’art. 36 comma quarto della legge n. 184/1983.

Più di recente il Tribunale di Milano, nel novembre 2021, ha imposto al Comune di Milano di riconoscere l’atto di nascita di un bambino nato negli Stati Uniti grazie alla maternità surrogata e ora affidato a due padri, un uomo italiano e uno americano. Sarà interessante leggere le specifiche motivazioni sul punto.

Avv. Nicola Barocci

Per info: http://avvocatobarocci.it info@avvocatobarocci.it

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