Il permesso premio ai condannati all’ergastolo ostativo ex art 4 bis o.p.

I condannati all’ergastolo possono beneficiare del permesso premio?

Dipende. L’art. 30 ter ord. pen. subordina la concessione del permesso premio alla condizione che il condannato all’ergastolo abbia scontato almeno dieci anni di reclusione, abbia tenuto in carcere una condotta regolare e non sia socialmente pericoloso.

In assenza di tali presupposti la domanda sarà inammissibile.

Queste condizioni valgono per tutti?

No, non valgono per tutti coloro che sono stati condannati per uno dei delitti di cui all’art. 4 bis o.p.; in questi casi alla concessione osta la disciplina dello stesso art. 4 bis, che impedisce il godimento dei benefici penitenziari in mancanza di una condotta di collaborazione con la giustizia.

Ci sono delle novità in materia?

Sì, la Corte Costituzionale ha scelto di elidere l’automatismo che fino ad oggi impediva di concedere il permesso premio ai condannati all’ergastolo per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività delle stesse associazioni.

Segnalo l’articolo che ho scritto sulla recente riforma e sulle implicazioni per tutti i detenuti, al seguente link (http://avvocatobarocci.it)

Cosa cambia dopo la sentenza?

Si tratta di una decisione estremamente rilevante, perché consente al detenuto di accedere ad un beneficio così incisivo come il permesso premio senza la previa collaborazione con l’Autorità ovvero in assenza dell’accertamento dei presupposti per la collaborazione impossibile e/o inesigibile.

Circostanza di non poco conto, che permette anche a coloro che non vogliono o non possono collaborare di poter aspirare alla concessione del beneficio; per comprendere l’iter precedente, consiglio di leggere l’articolo dell’Avv. Maria Brucale disponibile al seguente link (https://penaledp.it/la-concessione-del-permesso-premio-a-condannato-allergastolo-ostativo-non-collaborante/)

Cosa ha statuito la Consulta?

Sollecitata dalla S.C., per il tramite dell’ordinanza n.57913/2018, con la pronuncia n.253/2019 la Corte Costituzionale ha infatti affermato che “non è la presunzione in sé a risultare costituzionalmente illegittima; non è infatti irragionevole presumere che il condannato che non collabora mantenga vivi i legami con l’organizzazione criminale di appartenenza, purché si preveda che tale presunzione sia relativa e non già assoluta e quindi possa essere vinta da prova contraria”.  

Tuttavia l’attuale formulazione dell’articolo 4 bis, co.1 dell’ordinamento penitenziario opera una “deformante trasfigurazione della libertà di non collaborare che l’ordinamento penitenziario non può disconoscere ad alcun detenuto”, in quanto l’onere di collaborare, così come configurato, “non solo richiede la denuncia a carico di terzi (carceratus tenetur alios detegere), ma rischia altresì di determinare autoincriminazioni, anche per fatti non ancora giudicati”.

Non è tanto l’automatismo, ma le possibili conseguenze ad essere messe al vaglio della Consulta, la cui decisione ha modificato la presunzione da assoluta a relativa, prevedendo la possibile concessione del permesso premio.

permesso premio ergastolo 4 bis o.p.

Quali sono le implicazioni della pronuncia?

Ritengo sia una sentenza destinata a lasciare un segno duraturo, perché fa salva la volontà del condannato di negare la collaborazione anche solo per proteggere sé o i propri familiari, anche qualora sussista la comprensibile esitazione nel dover accusare un proprio congiunto.

Va da sé che l’interessato al permesso premio deve aver dato piena prova di partecipare al percorso rieducativo.

A chi si rivolge la sentenza?

A tutti i condannati alla pena dell’ergastolo ovvero a pena temporanea per uno qualsiasi dei reati indicati nel comma 1 dell’articolo 4 bis dell’ordinamento penitenziario.

Cosa occorre per accedere al beneficio?

La trasformazione della presunzione da assoluta in relativa richiede, ai fini della valutazione in concreto della dissociazione dalla consorteria, non una semplice condotta carceraria regolare o la mera partecipazione al percorso rieducativo o, a fortiori, una soltanto dichiarata dissociazione, ma l’allegazione, da parte del condannato che richiede il beneficio del permesso premio di specifici elementi a favore e l’acquisizione da parte delle autorità coinvolte di stringenti informazioni che escludono non solo la permanenza di collegamenti con la criminalità organizzata, ma altresì il pericolo di un loro ripristino.

Avv. Nicola Barocci

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