Guida in stato di ebbrezza: 2 consigli utili per riavere la patente dopo la sospensione ed affrontare il procedimento penale
Indice dei contenuti
Perché è sanzionata la guida in stato di ebbrezza?
La guida in stato di ebbrezza è severamente vietata in Italia: il numero di incidenti correlati ha imposto un’attenta disciplina per salvaguardare l’incolumità tua e degli altri.
L’importanza dell’argomento, di frequente riportato nei programmi televisivi e sui giornali, ha sospinto il legislatore ad introdurre il reato di omicidio stradale, di cui all’art. 589 bis c.p., con la specifica aggravante della guida in stato di alterazione causato da sostanze alcoliche, che prevede trattamenti sanzionatori che possono arrivare, in astratto, fino a dodici anni di reclusione.
Sei stato fermato per guida in stato di ebbrezza e ti domandi cosà accadrà?
Vorresti riavere la patente dopo la sospensione e ti domandi cosa fare; dipende dal tasso alcolemico che è stato accertato dagli Agenti, cioè dalla percentuale di alcol che avevi nel sangue quando sei stato fermato: l’art. 186 NCdS prevede che il fatto costituisce reato solo se hai superato il tasso di 0,8 g./l, mentre qualora il tasso sia ricompreso tra 0,5 e 0,8 g./l, incorrerai in una sanzione amministrativa.
In quest’ultimo caso, sarai punito con una sanzione amministrativa pecuniaria (ovvero una mera multa) che va da 532 a 2.127 euro, oltre alla previsione della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi.

Se il tasso è superiore a 0,8 g/l, a quali sanzioni andrai incontro?
Anche in questo caso dipende dal tasso alcolemico, ma in ogni caso subirai un procedimento penale per guida in stato di ebbrezza.
Chi guida in stato di ebbrezza con un tasso rilevato tra 0,8 g/l e 1,5 g/l, è punito con un’ammenda prevista tra €800 e €3.200, aumentata da un terzo alla metà quando il reato è commesso dopo le ore ventidue e prima delle sette del mattino, con l’arresto fino a sei mesi e con la sospensione della patente di guida da sei mesi a un anno.
Qualora il tasso alcolemico risulti addirittura superiore a 1,5 g/l, si avranno un’ammenda da €.1.500 a €.6.000, passibile di aumento da un terzo alla metà se il reato è commesso tra le ventidue e le sette del mattino, l’arresto da sei mesi ad un anno e la sospensione della patente di guida da uno a due anni.
Se hai un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l, cosa rischi?
Se l’auto è di tua proprietà, a causa della guida in stato di ebbrezza rischi la confisca del veicolo, mentre se il veicolo è di un’altra persona il periodo di sospensione della tua patente andrà esteso da un minimo di due ad un massimo di quattro anni.
Va rilevato, inoltre, che se hai commesso un incidente, ovvero se commetti un’altra volta il medesimo reato in un biennio, ti verrà revocata la patente.
Sulla nozione di incidente in caso di guida in stato di ebbrezza, segnalo questo interessante articolo, disponibile al seguente link: https://www.altalex.com/documents/news/2018/10/23/guida-in-stato-di-ebbrezza-la-nozione-di-incidente-ai-fini-dell-aggravante
Puoi rifiutarti di sottoporti al test?
No, perché in caso di rifiuto ti verrà contestata l’ipotesi più grave.
Quando non c’è l’obbligo di avvisare il conducente della facoltà di farsi assistere da difensore?
Una recente Cassazione ha statuito che l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’”alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. (cfr. Cass Sez IV, n.29939/2020)
Cosa puoi fare per il procedimento penale?
Innanzitutto devi contattare un legale, che saprà tutelare i tuoi interessi.
Quale primo consiglio, ritengo che la soluzione da prediligere – ove percorribile – sia quella del patteggiamento con conversione in lavori di pubblica utilità, di cui all’art. 186 co. 9 bis NCdS.
In questo caso, però, a differenza di quanto avviene per la messa alla prova, si arriva ad un trattamento sanzionatorio concordato con il Pubblico Ministero: tuttavia la pena viene sospesa e convertita con un periodo di lavori di pubblica utilità, assimilabile al volontariato.
Puoi accedere a tale conversione solo se non ne hai già usufruito in passato e se non hai provocato un incidente stradale mentre eri alla guida sotto l’effetto dell’alcol.
La durata dei lavori è commisurata alla durata della pena inflitta, previa conversione: valuta che un giorno di arresti ovvero €250 di ammenda corrispondono ciascuno ad un giorno di lavori di pubblica utilità, pari a due ore effettive di attività.
Nel corso dell’esecuzione dei lavori di pubblica utilità, il giudice può sospendere la patente?
No, con l’ordinanza che sostituisce la pena detentiva con i lavori di pubblica utilità, il Giudice non può contestualmente sospendere la patente (sul punto, Cass. Penale, VI Sez, n.48330/2019).
La sospensione può essere ripristinata in caso di revoca dei lavori di pubblica utilità.
Sulla sospensione della patente ho scritto il presente articolo https://avvocatobarocci.it/2022/04/12/sospensione-della-patente-di-guida/
Cosa puoi fare per l’auto?
In caso di guida in stato di ebbrezza con un tasso superiore a 1,5 g/l, rischi la confisca del veicolo di proprietà.
Tuttavia, grazie alla conversione in LPU, il giudice dichiarerà estinto il reato e disporrà la restituzione del veicolo.
Fino ad oggi l’unica possibilità per salvaguardare l’auto era costituita dalla richiesta di patteggiamento con conversione della pena in lavori di pubblica utilità, ma se hai provocato un incidente, non puoi seguire questa strada.
Ci sono delle alternative?
Assolutamente sì.
Quale secondo consiglio, puoi ricorrere alla messa alla prova. Se vuoi delucidazioni sulla messa alla prova e sull’utilità dell’istituto per estinguere il reato e riavere l’auto, puoi leggere quest’articolo dal titolo “Evitare la confisca dell’auto con la messa alla prova: una nuova soluzione del 2020” nel quale affronto un’interessante sentenza della Consulta, disponibile al link che di seguito allego (https://avvocatobarocci.it/2021/08/12/confisca-dellauto/).
E per i neopatentati?
Per loro le soglie cui abbiamo fatto riferimento per la guida in stato di ebbrezza cambiano: in base a quanto disposto dal Codice della Strada, per i minori di 21 anni e per tutti i soggetti neopatentati (ovvero coloro che hanno conseguito la patente da meno di tre anni) il limite imposto è di zero grammi per litro.
La sanzione amministrativa prevista per i neopatentati, in caso di guida in stato di ebbrezza accertata con tasso alcolemico inferiore a 0,5 g/l, arriva fino ad €.664 (raddoppiata in caso abbia provocato un incidente), mentre in caso di tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 g/l si applicano le sanzioni amministrative previste dall’art. 186 co 2 lett a) NCdS aumentate di un terzo.
Ove la condotta integri gli illeciti di cui all’articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
Avv. Nicola Barocci
Per info: http://avvocatobarocci.it info@avvocatobarocci.it
Comment (1)
[…] quest’altro articolo dal titolo “Guida in stato di ebbrezza: 2 consigli utili” (https://avvocatobarocci.it/2021/08/12/guida-in-stato-di-ebbrezza/); se il tuo tasso alcolemico era superiore a 1,5 g/l, allora rischi seriamente di subire la […]