Il licenziamento per false dichiarazioni alla PA nel 2021
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Ti hanno intimato il licenziamento per falsa autocertificazione?
L’autocertificazione compilata erroneamente può comportare il licenziamento senza preavviso, se non non sono stati indicati correttamente i propri precedenti penali; come ben saprai si tratta di un passaggio obbligato per chiunque decida di partecipare ad un concorso pubblico, laddove tra i documenti da allegare alla propria domanda vi è anche quel modulo prestampato con cui dichiari di “non aver mai riportato condanne penali”.
Ma come si arriva al licenziamento? Terminato il concorso e ottenuto il tanto agognato posto di lavoro, a distanza di tempo vieni raggiunto da una lettera del Consiglio di Disciplina, il quale ti informa che è stato avviato un procedimento disciplinare volto al tuo licenziamento per falsa autocertificazione.
Dai controlli esperiti, è emerso che avevi dichiarato di non avere mai riportato condanne penali ed invece hai un precedente nel Casellario Giudiziale: una vecchia vicenda, magari capitata tanti anni fa, che eri sicuro di aver concluso senza problemi, perché non hai mai patito (per fortuna) un giorno di carcere né hai dovuto pagare nessuna sanzione.
Cosa c’entra il precedente con l’autocertificazione?
L’erronea compilazione del modulo prodotto in un concorso pubblico può comportare il licenziamento per falsa autocertificazione qualora il documento non contenga l’indicazione del precedente penale: ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. n. 445/2000, infatti, la non veridicità del contenuto della dichiarazione fa decadere il lavoratore dai benefici conseguenti al provvedimento emanato, in poche parole potresti perdere il posto di lavoro.
La lettura della norma, in questi termini, non sembrerebbe lasciare spazio a soluzioni alternative al licenziamento per falsa autocertificazione.

Cosa fare?
Il licenziamento senza preavviso deve essere impugnato davanti al Giudice del Lavoro. E’ opportuno, in tal senso, contattare immediatamente un legale che potrà consigliarti al meglio ed evitare di farti decadere da ogni tuo diritto.
Ma davvero basta un’autocertificazione compilata in buona fede? No. Secondo una recente interpretazione, per giungere ad una conseguenza così incisiva è necessario che il datore di lavoro dimostri che, qualora la dichiarazione fosse stata veritiera ed avesse contenuto l’indicazione della sentenza o del patteggiamento, il posto di lavoro non sarebbe stato attribuito a quella persona.
In questi termini, pertanto, non può essere sufficiente la mera erroneità dell’autocertificazione, ma serve un quid pluris per poter arrivare alla comminatoria di un licenziamento senza preavviso.
Quali reati comportano il licenziamento per l’erronea compilazione?
Non ogni reato può comportare una tale conseguenza, ma solo quello che sia caratterizzato da una diretta correlazione con la tipologia di professione da svolgere. Serve, pertanto, che tu abbia commesso in passato un reato del tutto incompatibile con l’attività lavorativa.
Chi decide se quel reato è ostativo? Il Giudice, secondo una valutazione ponderata al caso di volta in volta sottoposto, deciderà se il reato omesso nell’autocertificazione, fosse in ipotesi preclusivo alla stipulazione del suddetto contratto; vale la pena ricordare, infatti, che talvolta una sentenza di condanna non preclude lo svolgimento dell’attività lavorativa in questione, per cui il candidato successivamente licenziato non avrebbe avuto alcun interesse a nascondere quell’informazione al datore di lavoro pubblico (fattispecie, questa, che la dottrina penalistica ha classificato come falso inutile).
Anche un patteggiamento è ostativo?
Sì, oramai la Giurisprudenza di Legittimità ha esteso anche alle sentenze di patteggiamento la medesima efficacia deteriore di una sentenza di condanna. Il fatto che l’accordo sulla pena abbia comportato un trattamento sanzionatorio di limitata entità o che sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale non impedisce di ritenerlo a tutti gli effetti un potenziale problema.
Un caso del genere determina il licenziamento?
Al di là di tutte le considerazioni espresse, sta di fatto che il datore di lavoro pubblico potrebbe comunque aprire un procedimento disciplinare e comminare una sanzione, tra le quali spicca, per tutta evidenza, il licenziamento per falsa autocertificazione: si tratta di una decisione obbligata?
Secondo una recente casistica, no.
Sull’art. 55 quater d.lgs. n. 165/2001 ha avuto modo di pronunciarsi la Suprema Corte la quale, dopo aver statuito che “La ratio delle norme in esame non è dunque quella di perseguire con misura indiscriminata qualsiasi falsità (..)” ha ricordato che la decadenza dai benefici (ovvero il licenziamento) deve costituire “effetto dell’assenza, successivamente accertata, dei requisiti richiesti, per tali evidentemente intendendosi i requisiti sostanziali che le dichiarazioni sono chiamate ad attestare.”
Si tratta di una valutazione rilevante, atteso che il licenziamento per falsa autocertificazione può trovare applicazione solo se la dichiarazione mendace riguardi condanne che non avrebbero in ogni caso consentito l’instaurazione del rapporto di pubblico impiego mentre, in caso contrario, l’adozione della misura attraverso un provvedimento di mera decadenza è da considerare illegittima, dovendo semmai la P.A. procedere nelle forme disciplinari, previa valutazione della gravità concreta dell’accaduto. Una decisione importante anche per il futuro.
Il Decreto Rilancio ha portato delle modifiche?
Sì, ma non incidono sull’ambito di interesse.
Il decreto ha stabilito, all’art. 75 co. 1-bis, che “La dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefìci già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza. Restano comunque fermi gli interventi, anche economici, in favore dei minori e per le situazioni familiari e sociali di particolare disagio.”
Ad maiora!
Avv. Nicola Barocci
https://avvocatobarocci.it/ info@avvocatobarocci.it
Link utili: https://www.lapaginadinursingup.it/blog/sanit%C3%A0-dichiarazione-falsa-%C3%A8-causa-di-licenziamento
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