Accettazione dell’eredità: 2 consigli utili
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Come si consegue l’accettazione dell’eredità?
L’acquisto dell’eredità richiede, di norma, l’accettazione da parte del chiamato. Va premesso che con l’apertura della successione uno o più soggetti vengono chiamati all’eredità del defunto, dal testamento o dalla legge. Per lo più, questo comporta, per i chiamati, l’immediato acquisto dello “ius delationis”, vale a dire del diritto di accettare l’eredità: solamente attraverso l’esercizio dello “ius delationis”, tramite l’accettazione, l’eredità viene acquistata e il chiamato diventa erede.
La qualità di erede non si presume dalla sola chiamata ma è richiesta una manifestazione di volontà per l’acquisto dell’eredità, dal momento che nell’asse patrimoniale i debiti potrebbero essere superiori all’attivo, potendo generare un danno per il chiamato (a meno che essa non venga accettata “con beneficio di inventario”, ai sensi degli artt. 484 ss. codice civile), l’eredità potrebbe rivelarsi dannosa per il chiamato.
Ma come si accetta un’eredità?
Iniziamo con l’evidenziare come l’accettazione dell’eredità possa avvenire in maniera espressa o tacita. Nel caso di accettazione espressa, sarà sufficiente un atto pubblico o una scrittura privata, ove tu dichiari di accettare la qualità di erede.
Nel caso di accettazione tacita, al contrario, non serve una tua manifestazione di volontà “registrata”, ma ti sarà sufficiente compiere atti che permettono di desumere la volontà di accettare e che soltanto l’erede sarebbe legittimamente portato a compiere. Si pensi, tra i vari, l’alienazione di cose che sono inerenti all’eredità, la sostituzione dei beni ereditari, ecc.
Esistono alcune attività, infatti, che la stessa legge esplicitamente prevede comportino accettazione dell’eredità. Riguardo ad esse, vi è chi le definisce ipotesi di accettazione “tipiche”, o almeno “nominate”. Molte altre condotte, pur non espressamente contemplate dalla legge come generanti l’automatico acquisto dell’eredità, poi, sono state via via individuate dalla giurisprudenza come ipotesi di accettazione tacita, in quanto condotte presupponenti necessariamente la volontà dell’erede di accettare (cfr. Cass. Civ. 4843/2019), e che egli non avrebbe avuto diritto di tenere se non nella qualità di erede.
Quali sono le ipotesi di accettazione tacita tipizzate?
Tra le figure di accettazione tacita espressamente previste dalla legge vi sono quelle stabilite dall’articolo 477 c.c., ovvero la donazione, la vendita o la cessione dei propri diritti di successione.
Potrebbe ricorrere l’accettazione qualora un diritto compreso nell’asse fosse ceduto dal chiamato, o al proprio creditore o a un soggetto con cui egli è in lite, magari nel contesto di una transazione.
Va ricordato come, a norma dell’articolo 460 c.c., il chiamato non ancora erede sia legittimato a compiere atti conservativi sui beni ereditari, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, e solo quando si tratti di beni che “non si possono conservare o la cui conservazione comporti grave dispendio”. In queste ipotesi, quindi, le attività compiute dal chiamato non comportano accettazione dell’eredità.
Quali atti comportano accettazione tacita secondo la giurisprudenza?
Sono vari, ad esempio la riscossione di crediti che erano del defunto o il pagamento di debiti ereditari, se compiuto con cespiti provenienti dall’asse.
Tra gli atti che, pur non producendo effetti traslativi o costitutivi su cespiti compresi nell’asse, merita di essere indicato il conferimento di procura a vendere beni compresi nell’asse ovvero la ratifica, da parte del delato, della gestione di affari altrui compiuta da un terzo su beni compresi nell’asse, pure ritenuta integrare accettazione tacita dell’eredità (Cass., 9713/2017; App. Milano, 3/1/2020).
E se l’eredità contiene debiti?
Allora puoi accettare con beneficio d’inventario.
In questo caso servirà una dichiarazione espressa – mediante una dichiarazione ricevuta da un notaio o da un cancelliere del tribunale – con la quale impedisci la confusione tra il tuo patrimonio e quello del de cuius. In altri termini, i vostri patrimoni resteranno distinti e sarai chiamato a pagare gli eventuali debiti ereditari entro il limite del valore dei beni patrimoniali ereditati.
Oltre ad essere una buona soluzione nel caso ti sia oscuro l’ammontare dei debiti ereditari, si tratta della sola formula di accettazione obbligatoria per i soggetti incapaci, per i soggetti minorenni e ancora per le persone giuridiche. Il costo dipende molto dall’entità patrimoniale dei beni che dovranno essere elencati e stimati nel verbale dell’inventario.

Entro quanto si può accettare l’eredità?
L’accettazione dell’eredità deve avvenire entro il termine di dieci anni dalla data del decesso, pena l’insorgere della prescrizione del diritto e indipendentemente dal fatto che si tratti di successione legittima o di successione per testamento.
Ma ci sono casi in cui il termine è ben diverso.
Qualcuno potrebbe infatti essere interessato a far sì che il soggetto chiamato all’eredità la accetti o vi rinunci anzitempo; tutte le persone che hanno un interesse di natura economica all’accettazione dell’eredità da parte dell’erede, possono domandare al tribunale che venga fissato un termine più breve per l’accettazione con la cosiddetta “actio interrogatoria”. Trascorso detto termine (senza accettazione), il diritto all’accettazione si estinguerà.
Ma la stesa accettazione con beneficio d’inventario fissa un termine diverso: se il chiamato all’eredità è in possesso dei beni ereditari l’inventario dovrà essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla morte del de cuius, con accettazione conseguente entro i quaranta giorni successivi.
Come dichiarare la volontà di accettare?
Innanzitutto, dal notaio.
Nel di accettazione semplice, il notaio si limiterà a ricevere la dichiarazione del soggetto accettante e ne redige il verbale. Indicherà le generalità del soggetto che accetta e l’eredità che si intende accettare. Nel caso di accettazione con beneficio d’inventario, invece, riceverà la dichiarazione dell’accettante al beneficio d’inventario dinanzi a due testimoni. Successivamente procederà a eseguire l’inventario dei beni, a cui possono assistere gli eredi del defunto e i suoi creditori.
L’inventario conterrà una dettagliata descrizione di tutti i beni immobili e mobili appartenenti al de cuius, i documenti e le carte dello stesso.
L’accettazione può essere perfezionata anche attraverso una dichiarazione da consegnare alla cancelleria del tribunale nel cui circondario si è aperta la successione, in mancanza della quale operano gli effetti dell’accettazione pura e semplice.
Ma cosa succede se non hai ancora accettato l’eredità ma hai alienato un bene che è presente nel patrimonio del de cuius?
Si tratta di un’accettazione tacita, come già specificato supra. In questo caso, la vendita dovrà essere trascritta, a cura del notaio, contro il venditore e in favore del compratore. Contemporaneamente, però, anche il soggetto venditore (l’erede) dovrà avere una corretta trascrizione a suo favore dell’acquisto ereditario. Pertanto, la trascrizione dell’operazione del trasferimento del diritto di proprietà dall’erede al soggetto acquirente dovrà essere preceduta dalla trascrizione, contro il defunto e in favore dell’erede. La trascrizione si rende in questo caso necessaria, considerato che chi vende è obbligato a garantire all’acquirente un acquisto certo, sicuro e opponibile.
E nel caso di chiamato all’eredità minorenne o interdetto?
Occorrerà l’autorizzazione da parte del giudice tutelare e servirà l’accettazione con beneficio d’inventario. Il tutore dovrà pertanto presentare ricorso al giudice tutelare per poter essere autorizzato all’accettazione dell’eredità spettante al soggetto incapace e, solo dopo aver ottenuto l’autorizzazione, potrà effettuare l’accettazione in favore dell’erede.
Si può impugnare l’accettazione dell’eredità?
Sì, ma con dei limiti.
L’articolo 483 del codice civile stabilisce che non è possibile impugnare il proprio atto di accettazione dell’eredità quando viziato da errore. A tutela di chi scopre un testamento del quale non si aveva notizia al tempo dell’accettazione il legislatore stabilisce soltanto che l’erede non è tenuto a soddisfare i legati scritti in esso oltre il valore dell’eredità, o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta.
Questa forma di tutela, pur negli evidenti e profondi limiti posti dalla norma, punta a contingentare al massimo la rilevanza giuridica dei vizi della volontà relativi alla delazione ereditaria.
La norma tuttavia fa salvo il diritto ad impugnare l’atto di accettazione dell’eredità quando viziato da violenza o da dolo. Ciò accadrà ad esempio nella circostanza in cui l’accettante via sia stato costretto oppure sia stato raggirato in ordine al contenuto dell’atto posto in essere. Sulla rinuncia pubblicherò a breve un articolo (http://avvocatobarocci.it)
Ma quanto costa l’accettazione dell’eredità?
I costi dell’accettazione dell’eredità variano in base alle scelte e spesso dipendono dal notaio. Per un’accettazione pura e semplice presso la cancelleria del tribunale competente i costi sono di circa €.300. Il costo dall’accettazione espressa dal notaio varia dai 1500 ai 2000 euro circa, mentre quella con beneficio varia a seconda della consistenza del patrimonio ereditario dal defunto.
Generalmente la trascrizione dell’accettazione tacita dell’eredità posta in essere in un altro atto (ad esempio nell’atto di compravendita di un immobile proveniente da successione) ha un costo di circa €.600 euro. Sul punto segnalo https://www.theitaliantimes.it/2020/08/21/accettazione-eredita-tacita-inventario/
Avv. Nicola Barocci
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