recupero crediti

Strumenti rapidi per il recupero crediti

Come si recupera un credito?

Il creditore che voglia costringere il debitore inadempiente a saldare le pendenze arretrate, nonostante l’invito bonario, deve ricorrere all’autorità giudiziaria.

Ci si può rappresentare da soli?

Per importi fino a 1.100 € si può agire da soli senza l’assistenza di un legale.

Come si agisce per il recupero crediti?

Il ricorso al Giudice serve ad ottenere un titolo esecutivo: si tratta di un atto con il quale il Giudice ordina al debitore di pagare l’importo dovuto, oltre alle spese per il legale del creditore e gli interessi.

L’atto può avere una duplice natura, a seconda del tipo di prova a disposizione per dimostrare l’esistenza del credito vantato: se il credito è suffragato da prova scritta, si può richiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo, in caso contrario è necessario avviare un giudizio ordinario.

Si tratta di una differenza di non poco conto, come vedremo.

In cosa consiste il decreto ingiuntivo?

E’ il provvedimento adottato dal Giudice in risposta al ricorso depositato dal legale del creditore, che contiene un ordine di pagamento; si tratta del metodo più veloce da seguire per il recupero crediti ma necessita di una prova scritta del credito, come ad esempio una fattura, una cambiale, un assegno o un riconoscimento del debito da parte del debitore.

Con il decereto viene ordinato al debitore il pagamento delle somme indicate nel ricorso, oltre a quelle maturate, nel frattempo, a titolo di interessi e di costi per l’emissione dell’ingiunzione di pagamento.

Per maggiori informazioni, segnalo il seguente articolo (https://www.altalex.com/guide/decreto-ingiuntivo)

Quali sono le altre prerogative?

Un ulteriore requisito, oltre alla prova scritta, è che il credito sia liquido (ovvero espresso in misura determinata e non generica), esigibile (non sottoposto a condizioni o termini) e soprattutto certo, ovvero che risulti chiaramente nel suo contenuto.

Una volta ottenuto il decreto ingiuntivo cosa succede?

Dalla emissione del decreto ingiuntivo, il legale del creditore ha 60 giorni per notificarlo al debitore, il quale può adempiere spontaneamente o opporsi entro 40 giorni dalla notifica.

Nel caso di opposizione, verrà instaurata una vera e propria causa in cui sarà il creditore a dover provare l’esistenza del credito.

Se, invece, il debitore non fa opposizione, decorsi i 40 giorni dalla notifica il decreto diventa definitivo, non più impugnabile, ed il creditore potrà agire per esigere il proprio credito.

Il decreto ingiuntivo diventa esecutivo solo in caso di mancata opposizione?

No, nei casi previsti dall’art.642 co.1 c.p.c. esiste il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, ossia il giudice ingiunge il pagamento non già entro 40 giorni ma immediatamente, cioè entro 10 giorni dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto. Ciò si verifica se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, atto ricevuto da notaio o certificato di liquidazione di borsa.

Vi sono altri casi in cui il giudice può concedere la provvisoria esecuzione, quando vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere (il giudice può imporre al creditore il pagamento di una cauzione per garantire la restituzione della somma al debitore, nella circostanza in cui egli abbia pagato e il decreto sia stato successivamente revocato).

Vi sono anche casi di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ex lege, come ad esempio il decreto emesso per i canoni di locazione, per il pagamento delle spese condominiali, per il mantenimento della prole.

La provvisoria esecuzione può essere concessa anche in pendenza di opposizione, laddove l’opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, ovvero sulle somme non contestate da controparte.

E’ possibile il recupero crediti all’estero?

In base alla normativa UE, l’operazione di recupero crediti all’estero si può attivare nel momento in cui il giudice emette un’ordinanza di obbligo di pagamento, che è immediatamente riconosciuta esecutiva in tutti i Paesi UE, senza necessità di procedure ulteriori.

Sarà opportuno identificare i dati del conto estero del debitore. In virtù dell’art.14 del Regolamento, a seguito dell’accertamento del debito, il creditore può entrare in possesso di informazioni quali le coordinate bancarie del debitore e il nome e l’indirizzo della banca nella quale è stato aperto il conto.

Qual è l’alternativa al decreto ingiuntivo per il recupero crediti?

Il giudizio ordinario; in mancanza di prova scritta del proprio credito bisogna avviare un processo nel quale il creditore deve dimostrare la sussistenza del suo credito, sia in via documentale che per testimoni.

All’esito del procedimento, il Giudice, in caso di accertamento positivo, condannerà il debitore all’adempimento. Va da Sè che il giudizio ordinario ha dei tempi molto più lunghi del procedimento per decreto ingiuntivo.

Si può agire in via ordinaria senza alcun passaggio intermedio?

No, prima di instaurare tale giudizio volto al recupero crediti, nel caso di somme non eccedenti € 50.000,00 è obbligatorio ricorrere alla negoziazione assistita, mentre non ricorre alcun obbligo in caso di opposizione a decreto ingiuntivo.

La negoziazione assistita è un istituto per la risoluzione alternativa delle controversie e consiste in un contratto con cui le parti si impegnano a risolvere bonariamente una controversia con l’assistenza dei rispettivi avvocati. Per maggiori info, a breve pubblicherò un articolo (http://avvocatobarocci.it)

La convenzione deve essere redatta, a pena di nullità, in forma scritta e deve essere conclusa con l’assistenza di uno o più avvocati, i quali certificano l’autografia delle sottoscrizioni apposte all’accordo sotto la propria responsabilità professionale.

Avv. Nicola Barocci

Per info: http://avvocatobarocci.it info@avvocatobarocci.it

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