rc auto e risarcimento in caso di sinistro

RC Auto: 2 consigli utili su come ottenere il risarcimento in caso di incidente

RC Auto: cosa c’è da fare per ottenere il risarcimento in caso di incidente?

La cosa più semplice che devi fare è compilare il modulo blu di constatazione amichevole (C.A.I.), che l’impresa ti ha fornito al momento della sottoscrizione della polizza e inviarlo alla tua Agenzia Assicurativa. In caso di accordo sulla dinamica del sinistro è importante che il modulo blu venga firmato da entrambi i conducenti coinvolti, così da ridurre i tempi del risarcimento; in caso di disaccordo è comunque utile compilare il modulo singolarmente per fornire la propria versione della dinamica del sinistro.

Cosa fare se non c’è accordo?

Se non è stato compilato il modulo blu, in ogni caso devi informare la tua impresa per iscritto, e formulare, anche nel tuo interesse, la denuncia cautelativa, descrivendo il sinistro e determinandolo in termini di data e ora.

Per ottenere il risarcimento del danno subìto, esistono due diverse procedure: la procedura ordinaria e quella di risarcimento diretto.

In cosa consiste la procedura di risarcimento diretto?

E’ la più diffusa. Puoi attivarla, rivolgendoti direttamente alla tua impresa, se nell’incidente sono stati coinvolti solo due veicoli, entrambi immatricolati e assicurati in Italia, se non hai responsabilità del sinistro occorso o ne hai solo una parte.

Con questa procedura puoi chiedere il risarcimento diretto dei danni al veicolo e alle cose trasportate e/o delle lesioni fino a 9 punti di invalidità.

La procedura di risarcimento diretto è applicabile anche se sull’uno o sull’altro veicolo coinvolto nell’incidente sono presenti oltre ai conducenti altre persone, i cosiddetti terzi trasportati, che hanno subìto lesioni anche oltre i 9 punti; non si applica, invece, in caso di danni fisici subìti da passanti.

Cos’è la procedura ordinaria?

Negli altri casi dovrai seguire la procedura di risarcimento ordinaria.

Occorre, quindi, fare richiesta di risarcimento all’impresa del veicolo responsabile dell’incidente, con comunicazione anche al responsabile del sinistro.

Quali sono i termini per l’offerta di risarcimento da parte dell’Assicurazione?

Qualsiasi procedura sia stata attivata, l’impresa è tenuta a formulare l’offerta di risarcimento entro 60 giorni dalla data in cui ha ricevuto la richiesta per i danni alle cose o al veicolo ed entro 90 giorni per i danni alla persona.

ll termine di 60 giorni si riduce a 30 giorni se i due conducenti dei veicoli coinvolti sottoscrivono congiuntamente il modulo di constatazione amichevole di incidente.

Per il caso di lesioni alla persona, è bene ricordare che i 90 giorni decorrono dalla data di presentazione di un certificato medico di avvenuta guarigione o di stabilizzazione dei postumi.

Se la richiesta manca di qualche elemento essenziale, l’impresa è tenuta ad indicarti, entro 30 giorni, le informazioni integrative necessarie alla definizione del sinistro. Una volta che hai accettato la somma offerta, l’impresa è poi tenuta ad effettuare il pagamento entro i successivi 15 giorni.

Il terzo trasportato ha diritto ad essere risarcito?

Sì, il terzo trasportato ha il diritto di presentare la richiesta di risarcimento all’impresa del veicolo sul quale viaggiava, che provvederà entro 90 giorni al risarcimento del danno fino all’importo del massimale minimo di legge, a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti.

L’impresa che ha effettuato il risarcimento si rivarrà sull’impresa di assicurazione del responsabile del sinistro.

Se il danno supera il massimale minimo di legge, avrai diritto di richiedere la parte eccedente alla compagnia del responsabile, sempre che questi sia assicurato per un massimale superiore a quello minimo di legge.

Cos’è la procedura di conciliazione paritetica?

In caso di controversia con la compagnia di assicurazione sulla dinamica del sinistro o sulla quantificazione dei danni, qualora la richiesta di risarcimento non sia superiore a 15.000 euro, è possibile evitare di ricorrere al giudice attivando la procedura di Conciliazione Paritetica.

Chi paga l’avvocato?

Sia nel caso in cui la situazione venga risolta in via stragiudiziale, sia nel caso in cui sia necessario instaurare una vera e propria lite giudiziaria, le spese dell’avvocato sono a carico della compagnia di assicurazione, anche se viene accertata una parte di responsabilità a carico del danneggiato.

Personalmente non chiedo mai alcun anticipo al cliente. Sul punto segnalo l’articolo https://avvocatobarocci.it/2021/11/12/consulenza-gratuita/.

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Nel caso di lite giudiziaria, il responsabile del sinistro paga l’avvocato?

Se le parti non sono concordi sulle responsabilità oppure il danneggiato ritiene che il risarcimento proposto dalla compagnia sia insufficiente, deve citare in giudizio sia la compagnia di assicurazione, sia il danneggiante e quest’ultimo potrà lasciare la difesa solo alla compagnia di assicurazione oppure costituirsi in giudizio e nominare un proprio avvocato.

Se il danneggiato ottiene una sentenza favorevole, il giudice condannerà il danneggiante a pagare le spese processuali, quindi le stesse dovranno essere pagate dalla compagnia di assicurazione.

Un’ipotesi particolare è invece quella in cui il danneggiante viene citato in giudizio insieme all’assicurazione e nomina autonomamente anche un proprio legale.

In questo particolare caso quindi sono presenti due legali, gli stessi dovranno essere pagati entrambi dalla compagnia di assicurazione del danneggiante.

Se questo è soccombente, tutte le spese legali saranno a carico proprio della compagnia di assicurazione. Le spese legali del danneggiante sono a carico dell’assicurazione anche se il danneggiato perde la causa.

Naturalmente in quest’ultimo caso l’assicurazione potrà rivalersi sulla compagnia del danneggiato che è risultato soccombente nella lite giudiziaria.

Ed il danneggiato?

Se il danneggiato soccombe in giudizio dovrà pagare sia le proprie spese legali, sia le spese legali della controparte.

Cosa accade se il sinistro integra un illecito penale?

C’è la possibilità che in seguito al sinistro si instauri un processo penale.

Pensiamo al caso in cui l’incidente stradale determini la morte di una persona, oppure all’ipotesi in cui le violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale determino delle lesioni gravi o gravissime ad altri soggetti.

In entrambe le situazione prospettate sarà necessario avviare un procedimento penale al fine di accertare una responsabilità in capo al soggetto danneggiante, potendosi configurare le ipotesi di reato disciplinate dall’art. 589 e 590-bis del codice penale.

L’avvio del giudizio penale non precluderà la possibilità per il danneggiato, o dei suoi parenti in caso di decesso di quest’ultimo, di agire per ottenere il risarcimento dei danni patiti.

E’ sempre necessaria la copertura assicurativa?

Sì, con la recente sentenza n. 21983/2021 le Sezioni Unite hanno affermato che l’obbligo di assicurazione si estende anche all’ipotesi di circolazione in aree private. Sul punto segnalo l’interessante articolo https://www.quotidianogiuridico.it/documents/2021/08/25/l-operativita-della-polizza-rca-si-estende-alle-aree-private.

Avv. Nicola Barocci

per info: http://avvocatobarocci.it info@avvocatobarocci.it

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