Banconote false e reato: 2 brevi consigli
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Cosa devi fare se pensi di avere delle banconote false?
Devi portarle presso gli sportelli di una banca, di un ufficio postale o di una filiale della Banca d’Italia e farle esaminare. Se viene riscontrato che sono false, l’impiegato le ritira e le trasmette all’amministrazione centrale della Banca d’Italia a Roma dove il nucleo di analisi per le banconote sospette (Nac) la esamina per accertarne la falsità.
L’impiegato farà anche un verbale e una copia delle banconote che sarà lasciata, a titolo di ricevuta, alla persona che le ha presentate. Se il Nac della Banca d’Italia accerta la legittimità delle banconote, l’importo è rimborsato, senza alcuna trattenuta, con vaglia cambiario della Banca d’Italia. In caso contrario nulla è dovuto. Chi ha consegnato le banconote può chiedere informazioni sull’esito dell’accertamento Nac tramite le filiali della Banca d’Italia.
Quali sono i tagli più contraffatti?
Le banconote false che si trovano più frequentemente in circolazione sono quelle da 20 e da 50 euro, insieme alle monete da 2 euro. Il fenomeno della falsificazione dell’euro è, comunque, in calo in Italia e costantemente monitorato dalle Autorità competenti. Sul punto, segnalo l’interessante articolo “Banconote false” (https://www.tutelafiscale.it/banconote-false/)

E se tento di spendere le banconote false?
La spendita di moneta falsa è un reato sanzionato penalmente dall’art. 455 c.p.
Ma quindi dalla detenzione delle banconote consegue in ogni caso il reato?
No, anche perché è necessario provare che il detentore delle banconote false fosse consapevole della loro falsità.
Come è noto per la configurabilità del reato di detenzione di banconote contraffatte, di cui all’art. 455 c.p., è necessaria la dimostrazione dell’intenzione del soggetto agente – consapevole della falsità delle banconote – di mettere in circolazione in ogni caso il denaro; in altre parole, non basta la semplice disponibilità dei soldi, ma è necessario dimostrare che si è tentato di ingannare il prossimo rifilando le banconote pur nella consapevolezza della loro natura contraffatta.
Da cosa si desume la consapevolezza di chi detiene le banconote false?
Il Giudice Penale può desumere la finalità illecita da qualsiasi elemento sintomatico: a tal fine potrebbe risultare rilevante la mancata indicazione della provenienza del denaro ovvero di altre circostanze valutabili, trattandosi di elementi sintomatici e convergenti in concorso di altri elementi, nel riconoscimento del dolo. (sul punto segnalo Cass., sez. 5, 12/07/2011, n. 32914).
Da cosa si desume la consapevole volontà del detentore?
Consistendo, pertanto, l’elemento psicologico del reato in questione nella finalità di mettere in circolazione la falsa moneta, non può ravvisarsi il “dolus in re ipsa”, cioè non si può supporre che la persona sia per forza di cose consapevole della natura del denaro; dall’altro lato, la volontà consapevole (cioè il dolo specifico) può essere desunta solo da elementi sintomatici, gravi e convergenti, idonei a rappresentare, in modo inequivoco, l’intenzione di mettere in circolazione la banconota, quali ad esempio il numero ed il valore delle false monete detenute o il tempo intercorso tra la ricezione e la spendita delle stesse (cfr. Cass., sez. 5, 1.10.1999, n. 14659, rv. 215187). Sull’elemento psicologico, a breve pubblicherò un articolo (http://avvocatobarocci.it)
E se risulta evidente che si tratti di banconote false?
Allora potrebbe non sussistere il reato. In tema di falso nummario, la grossolanità della contraffazione potrebbe dar luogo al cd reato impossibile ma è necessario che il falso sia riconoscibile con facilità da qualsiasi persona di comune discernimento ed avvedutezza e non si debba far riferimento nè alle particolari cognizioni ed alla competenza specifica di soggetti qualificati, nè alla straordinaria diligenza di cui alcune persone possono esser dotate (Sez. 1, n. 41108 del 24/10/2011, Borrello, Rv. 251173); sicchè si ha reato impossibile per inidoneità della condotta solo nel caso in cui la grossolanità della contraffazione renda il falso così evidente da escludere la stessa possibilità, e non soltanto la probabilità, che lo stesso venga riconosciuto da una qualsiasi persona di comune discernimento e avvedutezza (Sez. 6, n. 37019 del 23/06/2010, Aloisi, Rv. 248590).
La Giurisprudenza come applica il falso grossolano?
In un caso, con la Sentenza n.15122 del 14.5.2020, la V Sezione Penale ha condannato l’imputato, benchè la falsificazione fosse rudimentale, in quanto la banconota contraffatta consisteva in una semplice fotocopia, priva di filigrana e tagliata in modo irregolare; la Suprema Corte ha valorizzato il contesto in cui la stessa è stata consegnata in pagamento – al fattorino della pizzeria, alla quale erano state fornite generalità false ed in condizioni di luce precarie – circostanza che ha reso la condotta concretamente idonea ad ingannare l’accipiens, che l’ha ricevuta nutrendo soltanto qualche sospetto, poi dissolto soltanto dall’esame attento della cassiera della pizzeria, che aveva altresì una maggiore consuetudine con le banconote.
Avv. Nicola Barocci
per info: http://avvocatobarocci.it info@avvocatobarocci.it
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