responsabilità sanitaria e malasanità

Responsabilità sanitaria e malasanità: la L. 24/2017.

Cosa si intende per responsabilità sanitaria?

La responsabilità sanitaria può sussistere quando è ravvisabile un legame, il cd nesso causale, tra la lesione patìta dal paziente e la condotta dell’operatore sanitario, in concomitanza o meno con le inefficienze e carenze di una struttura sanitaria.

Si tratta di una responsabilità penale e/o civile che può essere attribuita ai sanitari a causa di errori diagnostici, terapeutici o da omessa vigilanza.

Il legislatore è intervenuto sulla disciplina della responsabilità sanitaria?

Sì, il legislatore ha modificato più volte la materia, dapprima con il D.L. n. 158/2012, convertito con modificazioni nella L. n. 189/2012 (la cd. legge Balduzzi) fino alla recente Legge n. 24/2017 (legge Gelli-Bianco).

Quali sono i presupposti per la risarcibilità del danno da malasanità?

Per poter parlare di responsabilità sanitaria, è necessario che sussistano una condotta caratterizzata da colpevolezza, un danno (ovvero le conseguenze derivanti dalla lesione del diritto all’integrità psico-fisica del paziente) e la diretta relazione tra condotta e danno (il cd nesso causale).

Qual è la natura della responsabilità civile di medico e struttura sanitaria?

La Legge Gelli – Bianco sancisce che il medico risponde a titolo di responsabilità extracontrattuale; l’art. 7, in particolare, ha stabilito che “l’esercente la professione sanitaria … anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti dalla struttura stessa … in regime di libera professione intramuraria ovvero nell’ambito di attività di sperimentazione e di ricerca clinica ovvero in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonché attraverso la telemedicina … risponde del proprio operato ai sensi dell’art. 2043 del codice civile, salvo che abbia agito nell’adempimento di obbligazione contrattuale assunta con il paziente”.

La legge ha introdotto un nuovo regime di responsabilità, contrattuale per la struttura sanitaria, extracontrattuale per l’esercente la professione sanitaria, indipendentemente dal titolo in cui questi opera all’interno della struttura, e sempre che non abbia assunto con il paziente un’obbligazione contrattuale.

Cosa è cambiato per il medico?

La legge ha sancito il superamento della responsabilità da contatto sociale, secondo la quale il medico assumeva specifici obblighi di protezione nei confronti del paziente e qualora li avesse violati avrebbe dovuto risarcire il danno nelle forme della responsabilità contrattuale.

Cosa cambia in termini di onere della prova?

Il fatto che la responsabilità del medico rientri nella responsabilità extracontrattuale comporta l’onere per il danneggiato di provare l’esistenza del danno, il nesso di causalità con la condotta del medico e la colpa o il dolo dell’agente, con un indubbio vantaggio per la categoria professionale.

Responsabilità sanitaria e risarcimento

E per quanto riguarda i termini per avanzare la domanda avanti al Tribunale?

Con l’introduzione di un doppio binario, il legislatore ha portato a cinque anni il termine di prescrizione legato alle azioni rivolte al personale sanitario rispetto a quelli concernenti la struttura, che è rimasto di dieci anni.

Quanto costa ottenere il risarcimento del danno?

In linea generale, il compenso del legale e del medico sono liquidati all’esito della effettiva riscossione del risarcimento erogato dai soggetti responsabili, i quali sono per lo più garantiti da apposite polizze assicurative o da altre forme di ritenzione del rischio assicurativo.

Segnalo che, in caso di incidente stradale, la procedura di risarcimento passa attraverso differenti strade, di cui ho discusso nel seguente articolo (https://avvocatobarocci.it/2022/02/23/rc-auto-risarcimento-del-danno-sinistro-assicurazione/)

Il legislatore è intervenuto nella materia penale?

La Legge Gelli-Bianco ha introdotto nel codice penale l’art. 590 sexies c.p. per responsabilità penale colposa per morte o lesioni in ambito medico.

Il principale elemento di novità introdotto è una causa di esclusione della punibilità del sanitario “qualora l’evento si sia verificato a causa di imperizia” e il predetto abbia “rispettato le raccomandazioni previste dalle linee guida come definite e pubblicate ai sensi di legge ovvero, in mancanza di queste, le buone pratiche clinico-assistenziali, sempre che le raccomandazioni previste dalle predette linee guida risultino adeguate alle specificità del caso concreto”.

Come viene applicata la nuova fattispecie penale?

Si menziona la sentenza n.50078/2017, con la quale la S.C. di Cassazione ha stabilito che, in termini di malasanità, la nuova legge “prevede una causa di non punibilità dell’esercente la professione sanitaria operante, ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione normativa (rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali, adeguate alla specificità del caso) nel solo caso di imperizia, indipendentemente dal grado della colpa, essendo compatibile il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche con la condotta imperita nell’applicazione delle stesse”.

Sul grado della colpa penale, segnalo la sentenza n.18347/2021 e l’articolo “Responsabilità medica: come stabilire il grado della colpa”, (https://www.altalex.com/documents/news/2021/07/09/responsabilita-medica-come-stabilire-grado-colpa).

Avv. Nicola Barocci

per informazioni: http://avvocatobarocci.it; info@avvocatobarocci.it.

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