revoca della patente

Revoca della patente: la sospensione cautelare conta (Cass. Civ., n.126/2020)

Revoca della patente: di cosa si tratta?

È  un provvedimento permanente che viene adottato in ipotesi ben definite, in conseguenza di gravi infrazioni al codice della strada, alla perdita dei requisiti psicofisici che consentono di poter guidare un veicolo, ma soprattutto in caso di ripetuta violazione della stessa norma del codice della strada, come il superamento di oltre 60 km/h dei limiti di velocità in un biennio, ovvero quando il titolare sia stato dichiarato socialmente pericoloso  o sia stato sottoposto a misure di sicurezza personali o misure di prevenzione.

Cosa accade in questi casi?

Nelle ipotesi di reato per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente o della revoca , l’agente o l’organo accertatore della violazione ritira immediatamente la patente e la trasmette alla prefettura dopodiché il prefetto dispone la sospensione provvisoria della validità della patente di guida (art. 223 C.d.S., comma 1).

Quali conseguenze comporta?

Si perde la titolarità della patente di guida.

Cosa si può fare?

Dipende. Nel caso di revoca non sanzionatoria, sarà sufficiente tornare in possesso dei requisiti psico-fisici, ma qualora si tratti di un provvedimento sanzionatorio, sarà necessario riottenere l’abilitazione alla guida sostenendo nuovamente l’esame, trascorsi almeno due anni dal provvedimento di revoca della patente. In caso in cui la revoca della patente di guida sia disposta a seguito della violazione di cui all’art. 186, non è possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di accertamento del reato (art. 219 C.d.S., comma 3 ter).

Si può impugnare il provvedimento di revoca della patente?

Sì, è possibile fare ricorso al Ministero dell’Interno, con il Viminale che esamina il ricorso entro 60 giorni insieme al Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili. In alternativa è possibile presentare ricorso al giudice di pace nel termine di 30 giorni.

In via ulteriore ci si può rivolgere al Tribunale Amministrativo entro 60 giorni dalla ricezione del provvedimento di revoca della patente, ma solo qualora alla base della revoca della patente ci siano motivi di condotta.

Sul conflitto di giurisdizione, segnalo l’articolo https://avvocatobarocci.it/2022/04/12/sospensione-della-patente-di-guida/

revoca e sospensione della patente: differenzehttps://avvocatobarocci.it/2022/04/12/sospensione-della-patente-di-guida/

Quale mezzo si può guidare con patente revocata?

Solo mezzi non dotati di motore.

In cosa differisce dalla sospensione e dal ritiro?

La revoca della patente è il provvedimento più grave, per il quale potrebbe essere necessario dover rifare una seconda volta l’esame di guida; il ritiro rappresenta l’atto materiale per mezzo del quale le Forze dell’Ordine trattengono il documento di guida nell’immediatezza dell’infrazione (ad esempio, appena viene riscontrato lo stato di ebbrezza); la sospensione è una sanzione accessoria provvisoria, al termine della quale si potrà riottenere la patente.

Sulla sospensione, segnalo l’articolo “sospensione della patente e rimedi” https://avvocatobarocci.it/2022/04/12/sospensione-della-patente-di-guida/

Cosa succede se si guida un veicolo a motore nonostante la revoca della patente di guida?

Si perfeziona l’illecito di guida senza patente, che prevede una sanzione pecuniaria ed il fermo amministrativo del veicolo per un periodo di 3 mesi.

Nel caso di reiterazione specifica nel biennio, si integra un reato, con pena dell’arresto fino a 1 anno, nonché la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

Quale soluzione alla possibile confisca del veicolo?

Sul punto segnalo l’articolo https://avvocatobarocci.it/2021/08/12/confisca-dellauto/.

Da quando decorre il termine di inibizione?

Il periodo di divieto di conseguire la patente di guida in caso di revoca va conteggiato dall’accertamento del reato da parte degli agenti operanti, posto che il periodo di inflitta sospensione provvisoria va scomputato dal termine di durata ex lege della sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente.

Nello specifico, ove vi sia stato l’effettivo ritiro della patente in seguito alla sospensione disposta dal prefetto, il termine finale dell’inibizione collegata alla revoca deve essere ridotto dell’esatto numero di giorni in cui il ricorrente è rimasto privo della facoltà di guidare.

Avv. Nicola Barocci

per info: http://avvocatobarocci.it

info@avvocatobarocci.it

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