Adozione della coppia omosessuale (Corte Cost n.79/2022)
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Adozione della coppia omosessuale e adozione in casi particolari, quali novità?
Con una recentissima sentenza, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 55 della L. 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui, mediante rinvio all’art. 300, secondo comma, del codice civile, prevede che l’adozione in casi particolari non induce alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante.
Il figlio adottivo di una coppia omosessuale ha diritto ad avere rapporti di parentela con i familiari del genitore adottante?
Da ora in poi a seguito di adozione in casi particolari potranno applicarsi al figlio adottivo tutte le norme che hanno quale presupposto l’esistenza di rapporti civili fra l’adottato e i parenti dell’adottante. (cfr. Corte cost., data ud. 23/02/2022, 28/03/2022, n. 79).
Cosa era successo?
Nel caso specifico M. M. ha chiesto l’adozione della minore M. V. E., figlia biologica di S. V., ai sensi dell’art. 44, comma 1, lettera d), della L. n. 184 del 1983, nonché il riconoscimento, quale effetto della sentenza di adozione, dei rapporti civili della minore con i propri parenti.
I due si erano sposati all’estero con trascrizione in Italia del relativo atto come unione civile; S. V. ha condiviso, insieme al partner, un percorso di fecondazione assistita, effettuato sempre all’estero, che si è concluso con la nascita di M. V. E., legata biologicamente a S. V.
Il genitore intenzionale ha adottato la minore?
Sì, tramite l’adozione in casi particolari.
In un precedente articolo (https://avvocatobarocci.it/2021/05/25/adozione-delle-coppie-omosessuali/) avevo menzionato le recenti sentenze in materia di adozione della coppia omosessuale, proprio per il tramite dell’istituto dell’adozione in casi particolari, che consente al componente di una coppia dello stesso sesso, privo di un legame biologico con il figlio del partner, di creare un legame genitoriale riconosciuto (come previsto dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 8 maggio 2019, n. 12193; sezione prima civile, 26 maggio 2016, n. 12962).
Perché la minore non aveva diritto a conseguire rapporti di parentela con i familiari del genitore adottante?
L’elemento ostativo andava individuato nel rinvio che l’art. 55 della L. n. 184 del 1983 opera alla disciplina codicistica sull’adozione delle persone maggiori di età e, specificamente, all’art. 300, secondo comma, cod. civ., che testualmente dispone: “l’adozione non induce alcun rapporto civile […] tra l’adottato e i parenti dell’adottante, salve le eccezioni stabilite dalla legge“.
L’adozione in casi particolari rientrava tra le eccezioni?
Si. Nel decidere sull’adozione in casi particolari, il giudice deve verificare non soltanto “l’idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore” dell’adottante, ma anche valutare “l’ambiente familiare degli adottanti”. Non si trattava, pertanto, di discriminazioni afferenti all’adozione della coppia omosessuale, ma riguardava l’istituto dell’adozione in casi particolari in genere.
Cosa comportava?
Il quadro normativo richiamato palesa, dunque, che il minore adottato ha lo status di figlio e nondimeno si vede privato del riconoscimento giuridico della sua appartenenza proprio a quell’ambiente familiare, che il giudice è chiamato, per legge (art. 57, comma 2, della L. n. 184 del 1983), a valutare, al fine di deliberare in merito all’adozione. Ne consegue che, a dispetto della unificazione dello status di figlio, al solo minore adottato in casi particolari venivano negati i legami parentali con la famiglia del genitore adottante.
La norma comportava delle conseguenze negative?
Sì. La norma censurata privava il minore della rete di tutele personali e patrimoniali scaturenti dal riconoscimento giuridico dei legami parentali, che il legislatore della riforma della filiazione, in attuazione degli artt. 3, 30 e 31 Cost., ha voluto garantire a tutti i figli a parità di condizioni, perché tutti i minori possano crescere in un ambiente solido e protetto da vincoli familiari, a partire da quelli più vicini, con i fratelli e con i nonni.
Al contempo, la disciplina censurata ledeva il minore nell’identità che gli deriva dall’inserimento nell’ambiente familiare del genitore adottante e, dunque, dall’appartenenza a quella nuova rete di relazioni, che di fatto vanno a costruire stabilmente la sua identità.

Per quale ragione vi era questa distinzione?
Perché secondo la giurisprudenza “l’adozione in casi particolari ex art. 44 crea un vincolo di filiazione giuridica che si sovrappone a quello di sangue, non estinguendo il rapporto con la famiglia di origine” (Corte di cassazione, sezione prima civile, ordinanza 22 novembre 2021, n. 35840; Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 13 maggio 2020, n. 8847).
Deve, allora, ritenersi che, se l’unicità dello status di figlio si spiega dove serve a evitare il contrasto fra due diverse verità (art. 253 cod. civ.), viceversa, quando è lo stesso legislatore ad affiancare al genitore biologico il genitore adottivo e a sovrapporre due vincoli di filiazione, l’unicità della famiglia si tramutava in un dogma, che tradiva il retaggio di una logica di appartenenza in via esclusiva.
Vale ancora oggi?
No, l’idea per cui si possa avere una sola famiglia appare smentita proprio dalla riforma della filiazione e da come il principio di eguaglianza si è riverberato sullo status filiationis. Il figlio nato fuori dal matrimonio ha, ben vedere, due distinte famiglie giuridicamente tra di loro non comunicanti.
Occorre, poi, ulteriormente precisare che la disciplina censurata non trova alcuna giustificazione nell’assunto di evitare una distonia tra la famiglia adottiva ed una d’origine.
L’adozione già oggi incide giuridicamente sul rapporto del genitore adottante con il minore, sicché nel caso in cui, ad esempio, la zia adotta il nipote, al suo precedente ruolo si sovrappone quello di madre adottiva, con tutti gli effetti giuridici che ne conseguono. Non si comprende, allora, perché questo non debba coinvolgere anche gli altri componenti del nucleo familiare.
Quali violazioni?
La norma è stata ritenuta in contrasto con gli artt. 3 e 31, secondo comma, Cost., ma palesa anche una violazione dell’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 8 CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo.
Quali conseguenze?
La declaratoria di illegittimità costituzionale rimuove un ostacolo che impediva di riferire il richiamo al figlio adottivo, di cui all’art. 74 cod. civ., al minore adottato in casi particolari, con efficacia anche nell’ambito dell’adozione della coppia omosessuale.
A breve pubblicherò un articolo sul cognome in caso di adozione, nel frattempo segnalo l’articolo https://www.liberties.eu/it/stories/famiglie-omosessuali-e-attribuzione-cognome-al-bambino-sn-18453/37123
Avv. Nicola Barocci
per info: http://avvocatobarocci.it info@avvocatobarocci.it
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