Divorzio e separazione con addebito: 2 consigli utili
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Esiste il divorzio con addebito?
Quando si parla di divorzio con addebito, in realtà, si commette un piccolo errore, in considerazione del fatto che l’istituto cui ci si riferisce è quello della separazione con addebito, di cui all’articolo 151 del codice civile.
Qual è la differenza tra separazione e divorzio?
La separazione sospende alcuni obblighi sorti in seguito al matrimonio e riguardanti unicamente il/la coniuge, ad esempio l’obbligo alla coabitazione, della fedeltà o dell’assistenza morale, mentre non determina acuna sospensione sul dovere di assistenza materiale e sui diritti successori. Chiaramente non incide sui doveri nei confronti della prole.
Con il divorzio si produce la chiusura definitiva del matrimonio compresi tutti i suoi effetti, sia personali che patrimoniali.
Quando si può giungere alla separazione con addebito?
Bisogna fare un passo indietro.
La separazione tra i coniugi può avvenire in modo consensuale (i due coniugi si accordano sulle condizioni di separazione e poi il giudice procederà ad omologare gli accordi presi) oppure tramite la separazione di tipo giudiziale (marito e moglie non riescono a trovare un accordo tra di loro e spetta al giudice, dopo un’adeguata istruttoria, stabilire con sentenza le condizioni di separazione, che riguardano l’assegnazione dell’eventuale casa familiare, l’affidamento figli, l’eventuale mantenimento e gli alimenti).
Quando si attribuisce l’addebito?
Per ottenere l’addebito questo deve essere innanzitutto richiesto dal coniuge che ritiene di averne diritto, tramite il proprio legale, con prove atte a dimostrare che il/la coniuge ha violato uno dei doveri derivanti dal matrimonio.
Si può applicare l’addebito in caso di separazione consensuale?
No. La richiesta di addebito può essere presentata solamente in una causa di separazione giudiziale, in quanto solo il giudice può decidere se addebitare o meno la separazione a uno dei due coniugi. Ne consegue che non è quindi possibile, una volta ottenuta l’omologa della separazione consensuale, richiedere l’addebitamento in sede di divorzio.
Quando si riconosce l’addebito?
L’addebito di responsabilità o addebito per colpa sancisce il comportamento lesivo di uno dei due coniugi che ha provocato la crisi che può preludere al divorzio oppure alla riconciliazione.
Alcuni dei principali motivi che determinano la separazione con addebito sono l’adulterio o tradimento, la violenza, l’ingiustificato abbandono del tetto coniugale.
Sussiste un automatismo tra violazione di uno dei doveri e addebito?
No, l’attribuzione dell’addebito verrà valutata dal giudice caso per caso: solo se verrà riscontrato un nesso di causa-effetto tale per cui, come si diceva, il comportamento ha determinato la crisi e la rottura esso sarà concesso; in caso contrario, qualora la crisi fosse già in atto e la violazione ne è stata la conseguenza, l’addebitamento non verrà assegnato.
Quali sono le conseguenze dell’addebito?
La sentenza di separazione con addebito comporta delle conseguenze patrimoniali: il coniuge perde il diritto di percepire l’assegno di mantenimento e perde i diritti successori. La legge mantiene alcune tutele, come il diritto agli alimenti, da corrispondere solo in caso di bisogno.
L’abbandono del tetto coniugale può comportare l’addebito?
Sì, il coniuge che abbandona volontariamente e senza nessun preavviso la casa familiare, non ha diritto a ricevere l’assegno di mantenimento (qualora dovesse averne i requisiti) e perde altresì anche i diritti successori.
Ovviamente non configura l’abbandono del tetto coniugale il coniuge che senza preavviso si allontana di casa per pochi giorni per questioni di lavoro oppure per andare a visitare amici e parenti ecc.
Il tradimento può essere causa di addebito?
Sì. La causa dell’addebito in tal caso deriva dalla violazione del cosiddetto obbligo di fedeltà, il quale impone non solo di non tradire fisicamente il coniuge ma anche di non tradire la fiducia dello stesso.
Sulle possibili cause di addebito, segnalo l’articolo https://avvocato360.it/news/divorzio-con-colpa-quando-avviene.
Quali sono i costi del legale?
Dipende dalle circostanze. Anche in queste materie vige la possibile ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato (cfr. https://avvocatobarocci.it/2021/11/12/consulenza-gratuita/).
Quali sono gli effetti del divorzio?
Oltre agli effetti di natura personale, rimane nei confronti dell’ex coniuge un dovere di solidarietà che corrisponde ad un diritto di mantenimento in capo al coniuge economicamente più debole, cd assegno divorzile.

Come si determina l’assegno divorzile?
La quantificazione dell’assegno di divorzio avviene tramite un criterio composito, ossia valutando le rispettive condizioni economiche dei coniugi, il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale, nonché la durata del matrimonio e l’età dell’avente diritto.
Seconda la più recente Cassazione, l’assegno divorzile ha oggi una “funzione equilibratrice del reddito” e non è finalizzato al mantenimento del tenore di vita goduto in matrimonio, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole nel matrimonio (cfr. Cass. Civ. ord. 14.01.2019 n. 651).
Permangono i diritti successori?
No, con il divorzio si perdono i diritti successori nei confronti dell’altro coniuge, ma la legge prevede che il divorziato al quale è stato riconosciuto l’assegno divorzile ha diritto di percepire un assegno successorio a carico dell’eredità, tenuto conto dell’importo dell’assegno di divorzio, dell’entità del bisogno, dell’eventuale pensione di reversibilità e delle sostanze ereditarie.
Il coniuge divorziato che non ha contratto un nuovo matrimonio, ha diritto anche ad una percentuale del TFR del coniuge. La percentuale è pari al 40% dell’indennità totale, con riferimento agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio.
E la pensione di reversibilità?
Il coniuge separato ha sempre diritto alla pensione di reversibilità. Sulla questione, per molti anni la Corte di Cassazione ha ritenuto che la pensione di reversibilità spettasse solamente al coniuge beneficiario dell’assegno di mantenimento, ma un nuovo orientamento è stato affermato dalla circolare Inps n. 19/2022 la quale, invertendo la rotta rispetto al passato, ha riconosciuto il diritto alla pensione di reversibilità anche al coniuge separato con addebito e senza alcun diritto agli alimenti.
In caso di morte dell’ex coniuge sorge il diritto a percepire la pensione di reversibilità, purché quest’ultimo sia andato in pensione prima della sentenza di divorzio e che l’ex coniuge sia stato beneficiario di assegno divorzile. Se esiste un nuovo coniuge del defunto, allora sarà il Tribunale ad attribuire all’ex coniuge una quota della pensione, calcolata tenendo conto della durata dei rispettivi matrimoni.
Avv. Nicola Barocci
per info: http://avvocatobarocci.it; info@avvocatobrocci.it.
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