reati ostativi e permessi premio

Permessi premio, la Consulta (20/2022) distingue tra chi non può collaborare e chi non vuole

Cosa ha stabilito la Consulta (sent 20/2022) nell’ambito dei permessi premio?

Ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale per violazione del principio di uguaglianza sollevate dal Magistrato di Sorveglianza di Padova, in riferimento all’art. 27, terzo comma, Cost., dell’art. 4 bis , comma 1-bis, nella parte in cui prevede che i permessi premio possano essere concessi ai condannati per reati ostativi ex art.4 bis che abbiano ottenuto la collaborazione impossibile o inesigibile ove sia accertata la sola assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

Cosa serve per ottenere un permesso premio in espiazione di reati ostativi?

Per presentare una richiesta ammissibile di permesso-premio, il detenuto per reati ostativi deve sottostare a regole di prova più o meno rigorose, a seconda delle ragioni per cui non ha collaborato con la giustizia. Queste regole sono più rigorose per chi sceglie di non collaborare, pur potendolo fare; meno rigide, invece, quando la collaborazione è impossibile (in quanto i fatti criminosi sono già stati integramente accertati) o inesigibile (a causa della limitata partecipazione a tali fatti), e sarebbe quindi priva di utilità per la giustizia. Sul punto segnalo l’articolo https://www.filodiritto.com/permessi-premio-domanda-ammissibile-il-detenuto-non-collaborante.

Cosa ha censurato il magistrato di Padova?

Il magistrato riteneva privo di giustificazione e lesivo del principio di uguaglianza il diverso regime probatorio vigente per i detenuti la cui collaborazione con la giustizia è oggettivamente impossibile o inesigibile, in cui deve essere valutata la sola insussistenza di rapporti attuali con il contesto malavitoso.

Cosa riteneva violato?

Ha ritenuto che l’articolo 4 bis, comma 1 bis, dell’ordinamento penitenziario, violasse il principio di uguaglianza e riteneva opportuno parificare la posizione delle due categorie di condannati.

Nella breve disamina, il MdS evidenziava che anche chi ottiene l’impossibilità della collaborazione potrebbe in realtà non voler collaborare, elemento potenzialmente indicativo di una maggiore pericolosità rispetto a colui che abbia direttamente manifestato di serbare il silenzio, magari per timore per la propria e l’altrui incolumità.

Chi sceglie di non collaborare può comunque ottenere un permesso?

Sì, a seguito della sentenza n.253/2019 della Consulta.

Con la sentenza n. 253 del 2019, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 4bis co.1 dell’ordinamento penitenziario, nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all’art. 416bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia, a norma dell’art. 58-ter del medesimo ord. pen., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Ne parlo nel seguente articolo https://avvocatobarocci.it/2022/02/20/permesso-premio-detenuto-non-collaborante-sentenza-253-2019-corte-costituzionale/.

Perché la Corte ha rigettato le questioni sollevate?

La sentenza n. 20 del 2022 ha escluso che la censurata differenziazione di trattamento possa determinare  una lesione del principio di uguaglianza. Secondo la Consulta è conforme alla Costituzione distinguere tra chi può, ma soggettivamente non vuole e chi vuole collaborare, ma non può.

La Corte ha osservato che il carattere volontario della scelta di non collaborare costituisce un sintomo di allarme, tale da esigere un regime rafforzato di verifica, esteso all’acquisizione anche di elementi idonei ad escludere il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, senza i quali la decisione sull’istanza di concessione del permesso premio si arresta già sulla soglia dell’ammissibilità.

Per chi non può collaborare, cosa è richiesto?

Ai fini del superamento del regime ostativo può essere verificata la sola mancanza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata.

Non si tratta di una differenziazione irragionevole?

Non secondo la Corte Costituzionale, la quale ricorda che la previsione delle ipotesi di collaborazione impossibile o inesigibile scaturisce da ripetute pronunce di questa Corte (sentenze n. 68 del 1995, n. 357 del 1994 e n. 306 del 1993), tese appunto – nella vigenza di un regime basato sulla presunzione assoluta di pericolosità del non collaborante – a distinguere, con disposizioni di minor rigore, la posizione del detenuto cui la mancata collaborazione non fosse oggettivamente imputabile.

Avv. Nicola Barocci

Per info http://avvocatobarocci.it

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